Torino per Torino


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Statuto



STATUTO

ARTICOLO 1

Denominazione

E' costituita l'associazione denominata "Torino per Torino 2011/2021".

ARTICOLO 2

Sede

L'associazione "Torino per Torino 2011/2021", successivamente indicata per sintesi "Associazione", ha sede legale in Torino, Corso Stati Uniti n. 41, ed opera nell'ambito territoriale della Regione Piemonte.

ARTICOLO 3
Scopi

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di elaborare, promuovere e diffondere studi e proposte in materia di economia, lavoro, cultura, territorio, comunicazioni, trasporti, istruzione e formazione professionale, istituzioni politiche ed amministrative ed ogni altra attinente lo sviluppo ed il progresso di Torino e della Regione Piemonte, avendo riferimento all'Unione Europea.
Per il raggiungimento dei suoi fini l'Associazione promuoverà, a titolo esemplificativo e non esclusivo:
- studi, ricerche ed attività formative;
- pubblicazioni;
- conferenze, dibattiti, convegni, incontri e altre pubbliche o private manifestazioni;
- campagne di stampa e di opinione;
- contatti e scambi nazionali ed internazionali con associazioni, enti e istituzioni pubbliche e private.

ARTICOLO 4

Durata

L'Associazione ha durata illimitata salvo diversa deliberazione del Consiglio dei Soci fondatori.

ARTICOLO 5

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- dalle quote di fondazione, di € 250 (duecentocinquanta) ciascuna, versate una tantum da ogni socio fondatore;
- dalle quote annuali dei soci tutti, nella misura deliberata ogni anno dal Consiglio di Presidenza;
- dagli avanzi di gestione derivanti dai rendiconti annuali approvati dall'Assemblea;
- dai contributi a fondo perduto comunque conferiti all'Associazione da amministrazioni o enti pubblici o privati, da soci, da società o persone fisiche;
- dai beni che deriveranno all'Associazione da erogazioni, donazioni, lasciti o ad altro titolo.
Il patrimonio non potrà in nessun caso essere ripartito, in tutto od in parte, ai soci ed in caso di scioglimento dell'Associazione sarà devoluto, con la medesima delibera di scioglimento, nei modi e per i fini in essa indicati.

ARTICOLO 6

Soci

Possono far parte dell'"Associazione" in qualità di soci i cittadini della Unione Europea residenti, domiciliati ovvero operanti professionalmente nella Regione Piemonte e che abbiano compiuto la maggiore età.
I soci si distinguono in: soci fondatori e soci ordinari.
Sono soci fondatori i sottoscrittori dell'atto costitutivo e coloro che sono ammessi con tale qualifica dal Consiglio dei Soci fondatori entro tre mesi dalla data di costituzione, previo versamento della quota di fondazione.
Sono soci ordinari tutti gli altri soggetti che saranno ammessi per invito previa delibera, insindacabile, del Consiglio dei Soci fondatori.
La qualifica di socio ordinario si perde per recesso o a seguito di delibera del Consiglio dei Soci fondatori.
Tutti i soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua; la quota non può essere trasmessa, ad eccezione dei trasferimenti a causa morte, e non può essere rivalutata.
Fermo restando quanto sopra previsto, la partecipazione alla vita associativa non è temporanea.

ARTICOLO 7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio dei Soci fondatori
- il Presidente pro-tempore
- il Consiglio di Presidenza
- il Tesoriere
- i Revisori dei Conti.

ARTICOLO 8

Assemblea dei soci

All'Assemblea possono intervenire tutti i soci.
Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare non più di due altri soci che gli abbiano dato delega scritta.
L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio di Presidenza mediante raccomandata o posta elettronica da inviarsi almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione, nomina il Presidente della riunione e delibera con la presenza della maggioranza dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti in merito:
- all'approvazione del bilancio consuntivo nonché della relazione del Consiglio di Presidenza che saranno sottoposti all'Assemblea entro il 31 marzo di ogni anno;
- alla nomina dei Revisori dei Conti;
- a tutti gli argomenti che le saranno sottoposti dal Consiglio di Presidenza.

ARTICOLO 9

Consiglio dei Soci fondatori

Il Consiglio dei Soci fondatori è composto dai soci fondatori e delibera con la presenza di almeno tre quarti degli stessi ed il voto favorevole dell'unanimità dei presenti in ordine:
- all'ammissione di soci fondatori nei primi tre mesi di vita dell'Associazione;
- all'anticipato scioglimento dell'Associazione;
- alla modifica dello statuto;
- all'esclusione dall'Associazione di un socio ordinario.
Delibera altresì con la presenza della maggioranza dei soci fondatori ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti in ordine:
- all'ammissione dei soci ordinari;
- alla nomina del Consiglio di Presidenza ed alla eventuale sostituzione di uno o più componenti;
- alla nomina/sostituzione del Tesoriere.
Le riunioni del Consiglio dei Soci fondatori sono convocate su iniziativa di almeno due dei suoi componenti mediante raccomandata o posta elettronica almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

ARTICOLO 10

Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero variabile di membri da 3 a 5 ed è nominato ogni tre anni dal Consiglio dei Soci fondatori.
Per la prima volta il Consiglio di Presidenza è nominato in sede di atto costitutivo.
Il Consiglio di Presidenza:
- esercita i poteri di gestione ordinaria, convoca l'Assemblea dei soci e indica gli argomenti da sottoporre a discussione e deliberazione da parte dell'Assemblea stessa;
- delibera ogni anno la quota associativa;
- definisce i programmi di attività;
- dà esecuzione ai programmi dell'Associazione;
- sovrintende alla gestione organizzativa ed amministrativa dell'Associazione.
Il Consiglio di Presidenza può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti.
Le riunioni del Consiglio di Presidenza sono convocate su iniziativa di almeno due dei suoi componenti mediante raccomandata o posta elettronica almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione e sono presiedute dal membro designato dagli intervenuti.
Le riunioni del Consiglio di Presidenza sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 11

Il Presidente pro-tempore

Il Presidente pro-tempore è nominato dal Consiglio di Presidenza tra i suoi componenti, dura in carica tre anni ed è rinnovabile.
Per la prima volta il Presidente pro-tempore è nominato in sede di atto costitutivo.
Al Presidente pro-tempore spetta la rappresentanza dell'Associazione in giudizio, per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio dei Soci fondatori e del Consiglio di Presidenza nonché per l'esercizio dei poteri eventualmente ad esso conferiti.
In caso di assenza od impedimento del Presidente pro-tempore, le sue funzioni saranno assunte dal componente più anziano di età del Consiglio di Presidenza.

ARTICOLO 12

Il Tesoriere

Il Tesoriere è depositario e responsabile del patrimonio dell'Associazione, cura la gestione amministrativa, contabile e fiscale dell'Associazione secondo le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Presidenza, nel rispetto delle leggi dello Stato e della Regione Piemonte, provvede alla riscossione delle quote sociali, predispone il bilancio consuntivo da sottoporre al parere dei Revisori dei Conti nonché all'approvazione dell'Assemblea, funge da segretario nelle riunioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio dei Soci fondatori e del Consiglio di Presidenza delle quali si redige verbale firmato dal Presidente della riunione e da esso segretario.
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio dei Soci fondatori in sede di atto costitutivo e dura in carica a tempo indeterminato salvo dimissioni o diversa delibera del medesimo Consiglio dei Soci fondatori.

ARTICOLO 13

Revisori dei Conti

Il collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri che durano in carica tre anni, sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto od in parte tra i non soci.
Al collegio dei Revisori dei Conti spetta il controllo della gestione amministrativa dell'Associazione. Essi devono redigere la loro relazione relativamente al bilancio consuntivo predisposto dal Tesoriere con le modalità di cui all'art. 12.
Il collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 14

Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 15

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge.



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